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Le somme prelevate dal conto cointestato vanno sempre restituite?

Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 11451 del 2017, ha affermato che, qualora uno dei coniugi prelevi delle somme di denaro dal conto cointestato per spese personali non riconducibili ai figli, tali somme devono essere restituite all’altro se il rapporto di coppia è in crisi. La prima sezione civile del Tribunale ha escluso che tale fattispecie rientri nel 1911 c.c. (che dispensa dall’obbligo restitutorio solo se le somme sono finalizzate al mantenimento della famiglia). Il Tribunale ha inoltre sancito che la cointestazione con firma e la disponibilità disgiunta di una somma di denaro (appartenente ad uno solo dei cointestatari) è donazione diretta solo se viene accertata l’effettivo animus donandi, non essendo a ciò sufficiente il solo vincolo matrimoniale.