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RISARCIMENTO DEL DANNO: la Cassazione apre al risarcimento dei “danni punitivi”

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 166601/17, ha definitivamente invertito la rotta sulla possibilità di riconoscere efficacia alle sentenze straniere in materia di “danni punitivi”. Nei paesi anglosassoni, a differenza del nostro Paese, il risarcimento del danno riconosciuto al danneggiato ha una funzione non solo reintegratoria, ovvero di ripristino della situazione precedente al verificarsi del fatto dannoso, ma anche una funzione più spiccatamente punitiva (se il danneggiante ha agito con dolo o colpa grave). I danni punitivi sono stati per lungo tempo considerati contrari all’ordine pubblico e all’esclusiva finalità ripristinatoria riconosciuta al risarcimento. Tuttavia, con la recente sentenza, la Corte di Cassazione ha affermato che la responsabilità civile ha anche una funzione di deterrenza e sanzionatoria e ha aperto quindi un varco alle sentenze straniere che siano riconducibili ad un dato normativo che permetta la tipicità delle ipotesi di condanna. Tuttavia, ciò non apre le porte del danno punitivo anche ai giudici italiani che non potranno incrementare le somme dovute a titolo di risarcimento.