Per la quantificazione del danno biologico da sinistro stradale è sempre da motivare il “no” alle tabelle milanesi
La Cassazione riconosce l’utilizzo in tutta Italia di queste tabelle elaborate dal Tribunale di Milano perché contengono i parametri più idonei a risarcire le lesioni invalidanti post sinistri stradali, evitando disparità di trattamento territoriali. Nel caso specifico la Suprema Corte, con la sentenza 19211/15, ha accolto il ricorso di un medico, pronunciandosi secondo queste tabelle, rispetto alla decisione presa dal giudice d’Appello, il quale, pur non utilizzando queste “linee guida”, non aveva motivato il suo discostamento. Il giudice aveva addirittura dichiarato inammissibile la richiesta del professionista per i danni esistenziali (cioè l’alterazione della personalità del soggetto vittima dell’incidente), mentre la Cassazione, verificato che la liquidazione del danno biologico, previsto dalle tabelle, contempli anche l’incidenza negativa delle conseguenze del sinistro sugli aspetti dinamico-relazionali del danneggiato, ha stabilito il risarcimento per il ricorrente, dando la parola definitiva al giudice del rinvio.