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Non si può rifiutare il concordato preventivo all'azienda che chiede la dilazione dei debiti con il pagamento degli interessi

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17461 del 2 settembre 2015, ha accolto il ricorso di una società che era stata dichiarata fallita, nonostante l’istanza di ammissione al concordato preventivo, perché aveva chiesto una dilazione. La società non può essere dichiarata fallita se chiede l’ammissione al concordato preventivo con dilazione del debito offrendo anche gli interessi, in quanto non arreca danni ai creditori privilegiati. Secondo gli Ermellini i giudici di merito hanno sbagliato a non considerare che l’impresa aveva offerto ai creditori privilegiati anche gli interessi. Accogliendo il ricorso la Cassazione ha motivato che, in materia di concordato preventivo, la regola generale è quella del pagamento non dilazionato dei creditori privilegiati, sicché l’adempimento con una tempistica superiore a quella imposta dai tempi tecnici della procedura e della liquidazione equivale a soddisfazione non integrale degli stessi in ragione della perdita economica conseguente al ritardo, rispetto ai tempi normali con cui i creditori conseguono la disponibilità delle somme ad essi spettanti, ma con il pagamento degli interessi si può accettare la dilazione temporale.