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Non è licenziabile il dipendente che usi carta di credito e telepass dell'azienda

La Cassazione con la sentenza n. 3479/2015 afferma che è illegittimo il licenziamento del dipendente che utilizzi autovettura, carta di credito e telepass dell'azienda, a condizione che l'imprenditore non abbia imposto precisi oneri di rendicontazione sull'uso degli stessi mezzi facenti capo all'azienda. La vicenda nasce dal ricorso in Cassazione dell’azienda che si era vista condannata al pagamento di sei mensilità dell'ultima retribuzione, oltre ad una cifra di oltre 6mila euro a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, oltre rivalutazioni e interessi, nei confronti del dipendente licenziato. La Corte, respingendo il ricorso, ha chiarito che spettava all'impresa dimostrare che la carta di credito aziendale e il telepass non fossero in uso promiscuo e che quindi il dipendente non potesse utilizzare a piacimento, senza l'obbligo di rendiconto, l'acquisto del carburante e il pagamento dei pedaggi nel caso di uso privato dell'autovettura. L'assenza di puntuali controlli sui giustificativi di spesa valevano pertanto come autorizzazione implicita al dipendente dell'uso della carta di credito (per l'acquisto del carburante) e del telepass (per il pagamento dei pedaggi) anche in caso di uso privato del mezzo.