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La perdita di esercizio ed il successivo fallimento stoppano l'accertamento induttivo

La Corte di Cassazione, con la sentenza 19602/2015, ha respinto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, dichiarando nullo l’accertamento induttivo da parte della stessa (cioè la possibilità per l’amministrazione di desumere l’esistenza di attività non dichiarate o l’inesistenza di passività dichiarate sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti) quando la società presenta in bilancio una perdita di esercizio seguita poi dal fallimento. Inutile il ricorso ai giudici di legittimità da parte dell’amministrazione finanziaria: per la difesa erariale l’accertamento induttivo prescinde dalla contabilità. Ma la Cassazione, sulla scia delle motivazioni espresse in sentenza dalla Ctr della Campania, e adottando un nuovo orientamento, ha risposto che a far cadere l’accertamento è stato il combinarsi della perdita e del successivo fallimento: infatti la procedura concorsuale è stata dichiarata a breve distanza dall’atto impositivo, sicché il risultato cui perviene l'Ufficio in via induttiva appare in contrasto con l’immediato successivo fallimento della società.