Il genitore può rimpatriare in Italia con il minore se l’ex esercitava solo il diritto di visita
Affinchè scatti la sottrazione internazionale di minori è necessaria la coabitazione e l’esercizio effettivo dell’affidamento. Lo ha sancito la Corte di Cassazione che, con la sentenza 6139 del 26 marzo 2015, ha accolto il ricorso di una donna che era rientrata in Sicilia dal Belgio, con sua figlia. I genitori della minore si erano separati di fatto e ciascuno, a Bruxelles, viveva nella propria abitazione, perciò la donna ha deciso di rientrare in Italia. Il Tribunale dei minori, su istanza del padre, ha ordinato il rimpatrio in Belgio. Lei si è opposta e la Cassazione le ha dato ragione. In particolare, per la Suprema Corte, in tema di sottrazione internazionale di minori, presupposto indispensabile perchè ne possa essere disposto il rimpatrio (secondo quanto stabilito dalla Convenzione dell’Aja del 1980) è che, al momento del trasferimento, il diritto di affidamento sia effettivamente esercitato dal richiedente in modo continuo. E l’accertamento della sussistenza di tale presupposto deve essere puntualmente eseguito dal giudice, in concreto, non può essere affermato in astratto sulla base del regime legale di esercizio della responsabilità genitoriale.