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Il difetto di procura è sempre sanabile?

La Suprema Corte, con ordinanza n. 19100/17, ha sancito che è sì possibile sanare retroattivamente i vizi della procura alle liti, ma esclusivamente entro i limiti previsti dall’art. 125 c.p.c. Di regola, nel diritto sostanziale, quando vi siano atti posti in essere per conto di altri da un soggetto privo di procura, è prevista una ratifica con efficacia retroattiva. Tuttavia, tale eventualità, come precisato dalla Corte, non è da considerare sempre operante nell’ambito processuale. In questo settore, infatti, la procura alle liti riveste un ruolo fondamentale, ovvero di presupposto imprescindibile per la valida instaurazione del processo. L’operatività della regola generale è quindi molto limitata. L’art. 125 c.p.c. sancisce che la procura al difensore può essere rilasciata successivamente alla notificazione dell’atto in questione (citazione, ricorso, comparsa, controricorso, precetto) purché ciò avvenga prima della costituzione della parte rappresentata in giudizio e a patto che la legge non richieda che la citazione sia sottoscritta da un difensore munito di mandato speciale.