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USUCAPIONE: LA CASA FAMIGLIARE PUO’ ESSERE USUCAPITA?

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 18028/2023, è tornata a pronunciarsi sulla possibilità che il coniuge, non proprietario, possa usucapire la casa famigliare.

Per usucapione si intende un modo di acquisto a titolo originario della proprietà mediante il possesso continuativo del bene immobile o mobile per un periodo di tempo determinato dalla legge. Nel caso degli immobili il possesso deve essere esercitato per 20 anni. Possesso che deve essere continuo (art.1158), non interrotto (art.1167), pacifico e pubblico (art.1163).

Diversa dal possesso è la detenzione, il possessore, infatti, oltre al potere di fatto sulla cosa deve avere anche l'animus possidendi, ossia la volontà di possedere il bene esercitando i poteri che spettano al proprietario o al titolare di un diritto reale.

Il detentore, invece, ha un potere di fatto sul bene, ma non si comporta come se ne fosse proprietario.

Nel caso di specie, una donna si era rivolta al Tribunale al fine di veder riconosciuta in suo favore l'usucapione della casa familiare, di cui il marito era comproprietario assieme al fratello. La domanda, tuttavia, era stata rigettata sia in primo grado che in appello, giungendo infine all'esame della Corte di Cassazione.

Ed è proprio in virtù della distinzione tra possesso e detenzione che la Corte di Cassazione, ha negato che la donna avesse usucapito l'immobile.

Nella sentenza può leggersi, infatti, che la donna aveva avuto la disponibilità materiale dell'immobile prima in virtù del rapporto di coniugio e, dopo la fine del matrimonio, in virtù del provvedimento di assegnazione emesso in suo favore nel procedimento di separazione, tuttavia, non risultava provato che avesse esercitato il possesso sul bene.

I giudici evidenziano, infatti, che i provvedimenti di assegnazione della casa coniugale, in fase di separazione e di divorzio, non erano tali da mutare la precedente detenzione in possesso. Ed anzi, il fatto che la disponibilità materiale dell'immobile da parte della donna trovasse titolo in un provvedimento giudiziale, automaticamente escludeva la possibilità di usucapire la casa.