SUCCESSIONE: QUALI ATTI COMPORTANO ACCETTAZIONE TACITA DELL’EREDITA’?
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 4843/2019, è tornata a pronunciarsi in tema di successioni affermando che non comportano un’accettazione tacita di eredità gli atti che, per loro natura e finalità, non esprimono con certezza l’intenzione di assumere la qualità di erede.
Nel caso di specie, secondo il ricorrente, infatti, il Tribunale aveva errato nell’escludere che le l’accettazione tacita dell’eredità, avendo posto in essere una serie di atti processuali idonei a tal fine, tra cui un’istanza di conversione del pignoramento ex art. 495 del c.p.c.
La Corte di Cassazione ha però ribadito che, sulla base degli artt. 475 e ss. del c.c., ricorre un’ipotesi di accettazione tacita di eredità qualora il chiamato all’eredità compia un atto che implichi, necessariamente, la volontà di accettarla, presupposti fondamentali e indispensabili sono quindi: la presenza della consapevolezza, da parte del chiamato, dell’apertura di una successione in suo favore e un chiaro comportamento dello stesso, nel quale vi sia l’elemento intenzionale.
Nel caso di specie, tali presupposti non sono riscontrabili negli atti compiuti dai chiamati in quanto, l’istanza di conversione del pignoramento non comporta né un riconoscimento del debito, né un’accettazione di eredità, servendo esclusivamente ad evitare le conseguenze negative dell’esecuzione.