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SINISTRI STRADALI: la Asl paga per i danni causati dai randagi

La sentenza n.22522 dell’11.09.2019 ha stabilito che a pagare i danni subiti da un automobilista connessi all’ improvviso attraversamento della strada da parte di un animale incustodito è l’Asl, a cui è affidata la competenza sul randagismo.

Nel caso di specie la Suprema Corte ha condannato l’Asl di Benevento a pagare 4 mila euro ad un automobilista per i danni causati dall’ impatto con un cane randagio. Il ricorrente chiedeva, in sede di ricorso di accollare tutta la responsabilità al Comune, condannato in via solidale, in quanto «non vi sarebbe un obbligo per la Asl di controllo continuo del territorio comunale ma solo un obbligo specifico di intervento per la cattura dell'animale randagio a seguito di segnalazione». La Corte ha respinto il ricorso facendo riferimento al fatto che, la L.n. 281/199 conferisce competenza a legiferare in materia di randagismo alle Regioni, e, la Regione Campania, con L.16/2001, ha affidato «la competenza della vigilanza e del controllo del randagismo ai servizi veterinari della Asl» mentre, ha conferito ai Comuni, il solo compito di munirsi dei canili nei quali ricoverare i cani catturati e quello di risanare le strutture esistenti.