SINISTRI: CONCORSO DI COLPA PER CHI SI FERMA IN CORSIA DI EMERGENZA SENZA NECESSITÀ
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 7579/2020, si è pronunciata in merito alla possibilità o meno di riconoscere un concorso di colpa, in capo al conducente di un veicolo che venga investito mentre si trova, senza necessità, nella corsia di emergenza. La questione nasceva da una collisione tra un veicolo e un’auto ferma sulla corsia di emergenza, in seguito alla quale, il conducente del mezzo pesante aveva perso la vita e le persone a bordo dell’auto avevano riportato alcune lesioni. Queste ultime, in seguito all’accaduto, agivano in giudizio contro gli eredi del camionista.
Il giudice adito in primo grado accoglieva le istanze attoree, attribuendo interamente la responsabilità dell’incidente al conducente dell’autotreno. La Corte d’Appello, però, si discostava da tale posizione, ritenendo di poter configurare un concorso di colpa tra il conducente dell’autoarticolato e quello dell’auto, considerato che quest’ultimo non aveva dimostrato la necessità della sua sosta nella corsia di emergenza ed, inoltre, nel fermarsi, aveva anche invaso parte della corsia di marcia.
Di fronte a tale decisione, il conducente e il passeggero dell’auto ricorrevano dinanzi alla Corte di Cassazione, la quale tuttavia, rigettava il ricorso precisando come il fondamento della sentenza impugnata fosse rappresentato, non tanto dal fatto che l’auto avesse invaso parzialmente la corsia di marcia, quanto piuttosto dal fatto che non fosse stata in alcun modo provata la necessità della sosta dell’auto nella corsia preferenziale, la quale andava, quindi, considerata una violazione del Codice della Strada.