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SEPARAZIONE: IL GENITORE SEPARATO PUÒ TRAFERIRSI CON IL FIGLIO IN UN'ALTRA CITTÀ SENZA IL CONSENSO DELL'EX?

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 4110/2026, è tornata a pronunciarsi sulla possibilità, per il genitore separato, di trasferirsi in un'altra città/regione portando con sé il figlio minore, a prescindere dall'approvazione dell'altro genitore.

Nel caso di specie, A.A. promuoveva ricorso nei confronti dell'ex compagna B.B. al fine di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale con riguardo all'affidamento e al mantenimento del figlio D.D.

Il Tribunale, pronunciandosi ex art. 473-bis 22 cod. proc. civ., dava i provvedimenti urgenti, ordinando l'immediato rientro di D.D. nella città di S dalla città V ove la madre lo aveva trasferito unilateralmente, senza il consenso del padre e in difetto di previa autorizzazione del giudice.

Avverso tale provvedimento proponeva reclamo B.B.; tale reclamo veniva parzialmente accolto dalla Corte d’Appello che revocava l'ordine di rientro del minore D.D. nella città di S, disposto con il provvedimento impugnato, richiamando il diritto, costituzionalmente garantito, di libera scelta da parte di ogni individuo di potersi trasferire senza nessun condizionamento esterno, e, soprattutto, senza che ciò possa determinare in qualche modo un ostacolo in merito all'affido o al collocamento del figlio minore eventualmente coinvolto.

A.A. proponeva quindi ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione, la quale si è concentrata sul bilanciamento, nella pratica, di due diritti che sembrano collidere: da un lato il diritto del genitore collocatario di autodeterminarsi nelle proprie scelte, anche decidendo di tornare nella propria regione di origine per motivi familiari o professionali, dall'altro  il diritto del minore alla bigenitorialità, tutelato dall'art. 337 ter del c.c., che garantisce al bambino il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambe le figure genitoriali.

La Suprema Corte ha rigettato l'idea che, per proteggere questo secondo diritto, sia necessario sacrificare totalmente il primo. Tale decisione non rappresenta una licenza assoluta a fare ciò che si vuole, ma di un riconoscimento formale e importante che la libertà personale di circolazione - garantita dall'art. 16 della Costituzione italiana - non può subire restrizioni sproporzionate per il solo fatto di essere genitori.

Naturalmente, la libertà del genitore deve sempre confrontarsi con il superiore interesse del minore, che rimane centrale. La Cassazione chiarisce, infatti, che il giudice è chiamato a valutare le ragioni concrete che motivano il trasferimento, escludendo che si tratti di una mossa volta semplicemente a ostacolare il rapporto tra il figlio e l'altro genitore. Un cambio di residenza, quindi, è giustificato quando risponde a esigenze reali e documentabili.

Inoltre, secondo la Corte di Cassazione di fronte a un trasferimento già avvenuto senza accordo non scatta alcun automatismo sanzionatorio. Il fatto che un genitore si sia spostato senza il consenso dell'altro non lo trasforma automaticamente in un soggetto inadeguato alla cura del figlio, né autorizza il tribunale a ordinare il rientro forzato del minore come se si trattasse di una punizione per l'adulto che ha trasgredito.

Il compito del magistrato è, piuttosto, quello di analizzare la nuova situazione di fatto nella sua complessità, chiedendosi quale collocazione risponda meglio all'interesse concreto del bambino.