RESPONSABILITÀ MEDICA: IL PAZIENTE CHE SI SAREBBE COMUNQUE OPERATO NON PUO’ CHIEDERE IL RISARCIMENTO
La Corte di Cassazione, con ordinanza numero 12593/2021, ha affermato che il paziente in caso di mancata informazione può essere risarcito solo se dimostra che non si sarebbe operato ribadendo quindi la necessità che quest'ultimo, per essere risarcito dell'omessa informazione, dimostri che si sarebbe sottratto all'intervento laddove il medico avesse adempiuto al proprio obbligo. Più precisamente, i giudici di legittimità si sono confrontati con una vicenda in cui l'intervento era stato eseguito correttamente ma, nonostante ciò, aveva prodotto conseguenze dannose per il paziente, il quale pretendeva di essere risarcito.
Per la Corte, però, il verificarsi di conseguenze dannose e l'omessa informazione circa i rischi dell'operazione non bastano a rendere fondate le richieste di risarcimento. Infatti, per il risarcimento del danno alla salute conseguente alla violazione, da parte del medico, del dovere di è necessario che il paziente dimostri, anche tramite presunzioni, che, se compiutamente informato, avrebbe verosimilmente rifiutato l'intervento.