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FALSO IN ASSEGNO CIRCOLARE: NON È PIÙ REATO, MA SOLTANTO ILLECITO CIVILE

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 24165/2019 ha ribadito come il falso in assegno circolare, a seguito della sua depenalizzazione realizzata dal d.lgs. n. 7/2016, non costituisca più un reato, bensì un mero illecito civile.

In seguito all’abrogazione dell’art.485 c.p. e alla riscrittura dell’art. 491 c.p., il falso in assegno circolare è stato depenalizzato, integrando, ora, soltanto illecito civile.

In merito a tale fattispecie si sono pronunciate le Sezioni Unite della medesima Corte che, con la sentenza n. 40256/2018, hanno affermato che “in tema di falso in scrittura privata, a seguito dell'abrogazione dell'art. 485 del c.p. e della nuova formulazione dell’art. 491 del c.p. ad opera del d.lgs. 15 gennaio 2016 n. 7, la condotta di falsificazione dell'assegno bancario avente clausola di non trasferibilità non rientra più tra quelle soggette a sanzione penale ed integra un illecito civile, mentre permane la rilevanza penale dei falsi in titoli di credito trasmissibili per girata”.

Alla luce di ciò, dato che ai sensi dell’art. 49, comma 7, d.lgs. 231/2007 gli assegni circolari sono, di regola, non trasferibili, secondo gli Ermellini il fatto deve ritenersi non più previsto come reato. La non trasferibilità dell’assegno, infatti, lo immobilizza in capo al beneficiario, facendo venir meno il requisito della maggiore esposizione a pericolo della falsificazione che giustifica la più rigorosa tutela penale.