DONAZIONE INDIRETTA: CONFIGURABILE SE IL DONANTE HA PAGATO SOLO PARTE DELL’IMMOBILE?
La Corte di cassazione, con sentenza n. 16329/2024, è tornata a pronunciarsi in materia di liberalità e in particolare sul tema della configurabilità della donazione indiretta di immobile quando il donante doni un importo che solo parzialmente copre l’acquisto dell’immobile.
Nel caso di specie, a seguito dell’apertura della successione testamentaria di Tizia, il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, pronunciava lo scioglimento della comunione ereditaria e accertava la composizione della massa tenendo conto della donazione di un appartamento in Milano.
L’adita Corte d'Appello di Genova, dopo aver dichiarato la nullità della sentenza per avere il Tribunale deciso in composizione monocratica e non collegiale, acclarava la donazione indiretta dell'immobile di Milano per una quota pari a un quarto del suo valore e ricomprendeva tale quota nella massa ereditaria.
Avverso tale decisione ricorreva Mevia, la quale sosteneva non potersi configurare donazione indiretta dell’immobile per aver il donante pagato solo una parte del prezzo del bene.
I giudici di legittimità, accogliendo il ricorso, chiariscono come “la Corte, con orientamento consolidato, ha distinto l'ipotesi in cui l'immobile venga interamente acquistato con denaro del disponente ed intestazione ad altro soggetto che il disponente intende beneficiare, dall'ipotesi in cui il donante paghi soltanto una parte del prezzo del bene”. In proposito, richiamano la sentenza delle Sezioni Unite n. 9282/1992 secondo cui la compravendita di un immobile con denaro proprio del disponente ed intestazione ad altro soggetto che il disponente medesimo intende in tal modo beneficiare costituisce donazione indiretta del bene stesso e non del denaro. Al contrario, “la donazione indiretta dell'immobile non è configurabile quando il donante paghi soltanto una parte del prezzo del bene, giacché la corresponsione del denaro costituisce una diversa modalità per attuare l'identico risultato giuridico economico dell'attribuzione liberale dell'immobile esclusivamente nell'ipotesi in cui se ne sostenga l'intero costo” (Cass. civ., sezione II, n. 2149/2014).
A ciò consegue che, in caso di collazione, secondo la previsione dell’art. 737 c.c., il conferimento ha ad oggetto l’immobile solo laddove l’intero costo del bene sia stato sostenuto dal donante; in caso contrario, l’imputazione riguarda solo il denaro corrisposto e non la corrispondente quota di valore dell'immobile.