DIRITTO DI FAMIGLIA: ADDEBITO AL CONIUGE CHE ABBANDONA IL TETTO CONIUGALE
La Cassazione, con l’ordinanza n. 1224/2020, è tornato a pronunciarsi sulla configurabilità dell’addebito in caso di abbandono del tetto coniugale da parte del coniuge.
Nel caso di specie la moglie si era allontanata dalla casa famigliare a seguito di dissapori con il marito legati al proprio coinvolgimento nelle mal gestite attività finanziarie e commerciali di lui. La Corte d’Appello affermava che, anche considerata la brevità del vincolo matrimoniale, la crisi dello stesso non può essere ricondotta esclusivamente alla decisione della moglie di allontanarsi dalla casa famigliare.
La corte ricorda che l'abbandono del tetto coniugale è causa di addebito a meno che l'allontanamento non è stata causato dalla precedente intollerabilità della convivenza
La Corte di Cassazione, sul punto, ha escluso l'addebito a carico della moglie per abbandono del tetto coniugale affermando che l'abbandono è sì causa di addebito, ma a meno che lo stesso non sia stata causato dalla già precedente intollerabilità della convivenza, graverà sul coniuge che ha abbandonato il tetto coniugale la prova che il proprio l’allontanamento è stato causato dal comportamento dell'altro coniuge o dall'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, già verificatasi.