DIRITTO DEL LAVORO: VA LICENZIATO IL LAVORATORE IN CONDIZIONI PSICHICHE TALI DA RECARE PERICOLO A TERZI?
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6165/2026 si è pronunciata sulla possibilità di rimuovere o sospendere il lavoratore affetto da condizioni psichiche tali da comportare pericolo per la sicurezza o per l'incolumità del dipendente interessato o degli altri.
Nel caso di specie, l’Azienda Usl applicava nei confronti del proprio dipendente Caio due sanzioni conservative, con avvio della procedura disciplinare culminata in licenziamento per giusta causa, sulla base della contestazione di avere il dipendente tenuto un comportamento aggressivo e gravemente ingiurioso nei confronti del proprio superiore, in uno stato di evidente alterazione da eccessivo consumo di alcool.
Caio impugnava tali sanzioni, ma la sua domanda veniva rigettata dal Tribunale.
La Corte d’Appello, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, riteneva correttamente irrogate le sanzioni conservative ma illegittimo il licenziamento, ordinando la reintegrazione del lavoratore e condannando l’Azienda al pagamento delle retribuzioni dal licenziamento alla reintegra.
L’Azienda proponeva quindi ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione, la quale, in accoglimento del ricorso, cassava la sentenza impugnata.
In particolare, è stato affermato che l’adozione di misure cautelative e lo svolgimento degli accertamenti sanitari sono aspetti riconnessi ai poteri-doveri datoriali ed è, pertanto, doveroso che il datore ponga in essere quanto necessario per ovviare ad un rischio per le condizioni di lavoro, che possa derivare dallo stato di salute di uno dei dipendenti.
In ragione della tutela della salute nei luoghi di lavoro, infatti, in presenza di comportamenti del lavoratore significativi rispetto all’esistenza in capo al medesimo di condizioni psichiche tali da comportare pericolo per la sicurezza o per l'incolumità del dipendente interessato o degli altri dipendenti, la Pubblica Amministrazione è tenuta e non meramente facoltizzata a dare corso agli accertamenti sanitari sulla persona dell’interessato oltre ad adottare le misure cautelari del caso, tra cui l’eventuale sospensione del dipendente, così come a far conseguentemente cessare il rapporto per ragioni oggettive, in caso di accertata permanente e totale inidoneità psicofisica.

