Articoli

TRUST ED IMPOSIZIONE FISCALE

La sentenza del 12 agosto 2019, consolida l'orientamento della Suprema Corte a favore dell'imposta fissa sui trasferimenti dei beni in trust.

E' ormai orientamento consolidato quello della Corte di Cassazione ritenere che l'atto di dotazione del trust sia estraneo all'imposta di donazione (sentenza n. 15453/2019, sentenza n. 15445/2019, sentenza n. 15456/2019, sentenza n. 16700/2019, sentenza n. 16701/2019, sentenza n. 16705/2019, sentenza n. 19167/2019, sentenza n. 19319/2019, sentenza n. 22754/2019 e ordinanza n. 19310/2019).

La Suprema Corte abbandona il pensiero secondo il quale al momento del trasferimento dei beni in trust si verificava un impoverimento del disponente con un conseguente arricchimento in capo al trustee che andava tassato con l'aliquota prevista per le successioni e donazioni e, con la pronuncia n. 1131 del 2019 attua una svolta risolutiva ritenendo che l'atto di dotazione del trust  non deve scontare l'imposta di donazione in quanto non è manifestazione di capacità contributiva, essendo l'atto traslativo un'attribuzione transitoria al trustee.

Il Trustee non si arricchisce e chi deve essere tassato è il beneficiario del trust, il quale sconterà l'imposizione fiscale al momento del trasferimento dei beni a suo favore.