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LA RESPONSABILITA’ PER FATTO ILLECITO DEI GENITORI DEL MINORE

Il Tribunale di Rieti, con sentenza n. 312/2019, si è pronunciato in tema di responsabilità dei genitori per il fatto illecito dei figli affermando che spetta a quest’ultimi provare di aver vigilato ed impartito una idonea educazione. Sul danneggiato, infatti, incombe il solo onere di provare il danno subito ed il sussistente nesso di causalità tra la condotta del danneggiante e l’evento.

Nel caso di specie, un minore a causa dell’impetuosità ed imprudenza del suo compagno di giochi, cadeva rovinosamente a terra, riportando lesioni al gomito. I genitori del danneggiato agivano in giudizio, chiedendo la condanna al risarcimento dei danni occorso al minore nei confronti dei genitori del danneggiante. Questi ultimi erano ritenuti responsabili ex art. 2048 del c.c., per non aver impartito una idonea educazione al proprio figlio. I convenuti resistevano in giudizio ritenendo l’evento non imputabile al di loro figlio o alla loro negligenza, ma frutto di caso fortuito.

Il Tribunale, inoltre, ha richiamato il quadro normativo di riferimento, da rinvenirsi negli artt. 2048 e 2047 c.c. Mentre la prima norma sulla responsabilità dei genitori prevede una presunzione di difetto di educazione, la seconda, che inerisce ai danni cagionati da minore incapace di intendere e di volere, richiama una presunzione di difetto di sorveglianza e vigilanza.

Nella fattispecie il Tribunale ha riconosciuto la capacità di cui sopra, stante l’assenza di allegazione agli atti di elementi idonei ad escludere il normale sviluppo psicofisico del minore tredicenne. Alla luce delle evidenze probatorie, il fatto del minore è riconosciuto, ex art. 2043 c.c., come un fatto colposo, recante un danno ingiusto e di cui sono stati provati il danno (alla salute), nonché il rapporto di causalità tra condotta del danneggiante e fatto dannoso. Se la responsabilità, allora, dell’autore materiale va ricondotta all’art. 2043 c.c. citato, quella dei genitori trova fondamento, nell’art. 2048 c.c. citato, quale responsabilità, diversamente da quanto appare prima facie dalla norma, “diretta e per fatto proprio”.

Alla luce di quanto osservato, e del mancato assolvimento dell’onere probatorio in capo ai convenuti, genitori del danneggiante, il Tribunale ha ritenuto provata la loro responsabilità ex art. 2048 c.c.