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DIRITTO CIVILE: LE IMMISSIONI SONORE E I LIMITI DI LEGGE

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 2757/2020, si è pronunciata in materia di immissioni sonore, precisando che non può considerarsi in modo automatico lecita l’immissione acustica che pur rimanga entro i limiti legali dovendo necessariamente valutarsi le caratteristiche del caso concreto.

Nel caso di specie un esercizio commerciale era stato condannato, in primo grado, al compimento di una serie di adempimenti volti a cessare le proprie immissioni acustiche provenienti, decisione poi confermata anche in secondo grado, a seguito del quale il convenuto proponeva ricorso in Cassazione, lamentando la mancanza di controlli a seguito degli interventi effettuati per riportare le immissioni sonore entro i limiti di legge.

Secondo la Corte di Cassazione, il giudizio sulla tollerabilità delle immissioni deve essere deve fare riferimento alla situazione ambientale, variabile in base alla località in cui ci si trova, in relazione anche alle caratteristiche della zona e alle abitudini degli abitanti, e non può prescindere dal rumore di fondo, costituito dal complesso di suoni di varia origine, continui e caratteristici del luogo, sui quali vanno ad aggiungersi quelli denunciati come immissioni abnormi, rendendo così necessario un giudizio comparativo.