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SINISTRI STRADALI: IL CONCORSO DI COLPA

Si verifica un concorso di colpa quando un incidente si verifica a causa di responsabilità concorrenti, cioè per colpa di entrambi (o più) automobilisti, come previsto dall’art. 2040 secondo comma del Codice Civile sulla circolazione dei veicoli, il quale prevede che: “Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subìto dai singoli veicoli”, introducendo di fatto nel nostro ordinamento una presunzione di concorso di colpa. Quando non opera tale presunzione?

La Corte di Cassazione ha avuto modo di pronunciarsi sul tema e in particolare con la sentenza n. 10513/2017 ha affermato che onere delle parti in un procedimento a seguito di sinistro non è solo quello di provare la colpevolezza dell’altra parte, ma altresì la propria condotta ineccepibile dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare l’evento dannoso.

Secondo parte della giurisprudenza, qualora venga accertata la colpa esclusiva di uno solo dei due conducenti, l'altro non si libererà automaticamente dalla presunzione di corresponsabilità, essendo necessario dimostrare di essersi attenute alle norme sulla circolazione.

La Corte tuttavia ha precisato altresì che la presunzione di colpa prevista ha funzione sussidiaria, operando solo quando è impossibile determinare la concreta misura delle rispettive responsabilità.

Pertanto, ove risulti accertata l'esclusiva colpa di uno di essi, l'altro conducente è esonerato dalla presunzione, né è tenuto a provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno (Cass. n. 29883/2008).