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Il curatore può esperire ogni tipo di azione di responsabilità contro gli amministratori della società fallita

Le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione, con sentenza n. 1641 del 23.01.2017, hanno riconosciuto al curatore fallimentare la legittimazione attiva unitaria, in sede penale come in sede civile, all’esercizio di qualsiasi azione di responsabilità nei confronti degli amministratori di qualsivoglia società, anche per i fatti di bancarotta preferenziale commessi mediante pagamenti eseguiti in violazione del pari concorso dei creditori. La Corte rileva che il pagamento preferenziale in una situazione di dissesto può comportare una riduzione del patrimonio sociale molto superiore a quella che si determinerebbe in caso di rispetto del principio del pari concorso dei creditori. Infatti, “la destinazione del patrimonio sociale alla garanzia dei creditori va considerata nella prospettiva della prevedibile procedura concorsuale, che espone i creditori alla falcidia fallimentare”.